Art. 2.

      1. Le province di Frosinone e di Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia di Cassino-Formia-Sora.

 

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      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di intesa con un commissario, nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Frosinone e di Latina.
      4. Fino alla data dell'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora disposta ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.